Pensione a 67 anni di età: no all’invalidità civile, sì all’assegno sociale

venerdì 14 Ottobre 2022 / Fisco e previdenza

Per coloro che non hanno diritto a percepire una pensione di natura contributiva in quanto non hanno versato alcuna contribuzione oppure ne hanno versata in misura insufficiente, la nostra previdenza pubblica prevede due tipi di pensione di natura assistenziale: 1) quando si è invalidi in modo permanente; 2) quando si raggiunge una certa età anagrafica. Sono due prestazioni distinte che non si possono percepire contemporaneamente: una esclude l’altra. Attualmente la linea che decide la titolarità tra queste due prestazioni è l’arrivo del 67° anno di età. Prima di questa età, quanto si è invalidi, si può ottenere e percepire la pensione d’invalidità civile, dopo l’assegno sociale che , come vedremo, prescinde dallo stato invalidante. Con queste due pensioni assistenziali il nostro sistema previdenziale non abbandona la persone che sono nello stato di bisogno, anche se purtroppo il beneficio economico è poco consistente. Vediamo le due normative:

1) Prestazioni per l’ invalidità civile: (escluse quelle per cechi e sordomuti) sono di tre tipi: a) pensione di invalidità parziale che viene concessa con almeno il 74% di invalidità permanente; b) pensione di inabilità civile (100% di invalidità); c) assegno di accompagnamento, subordinato ad un giudizio medico, per coloro che sono inabili, l’attuale importo è di 525,17 euro al mese per 12 mensilità. Per le due pensioni c’è il limite reddituale, mentre per l’assegno di accompagnamento non è richiesto il possesso di un reddito. I limiti reddituali sono: 1) per la pensione di invalidità parziale ( 292,55 euro al mese per 13 mensilità) non si devono superare annualmente i 5.015 euro; 2) per la pensione da inabilità, stesso importo, con eventuali maggiorazioni, il reddito da non superare è di 17.050 euro lordi. Oltre questi due limiti reddituali la pensione non viene corrisposta. Il reddito da dichiarare, per queste due pensioni, è quello della sola persona interessata e non del coniuge. I redditi che vengono presi in considerazione sono unicamente quelli assoggettati all’Irpef, compresa la casa di abitazione.

2) Assegno sociale: al compimento di 67 anni di età. L’importo per il 2022 è di 469,03 euro al mese per 13 mensilità. Per poterlo percepire per intero non si deve avere alcun reddito quando si è soli, se si è coniugati il reddito di entrambi i coniugi non deve essere superiore a 6.098 euro. E’ anche possibile percepirlo con un importo ridotto quando i redditi sono compresi tra lo zero e i 5.980 euro se si è soli, si è coniugati tra i 6.098 e i 12.171 euro lordi. Non viene corrisposto quando si superano i limiti reddituali. Vanno dichiarati tutti i redditi posseduti, compresi quelli non tassati alla fonte, eccetto lo stesso assegno sociale, la casa di abitazione e l’assegno di accompagnamento.

Come evidenziato in base alla normativa esistente non si può ottenere ne continuare a percepire la pensione d’invalidità civile dopo il compimento del 67° anno di età. Al titolare di questa pensione, al compimento del 67° anno, viene d’ufficio trasformata la pensione d’invalidità in assegno sociale. Anche se le due prestazioni hanno limiti e tipologie reddituali diverse, dopo la trasformazione in assegno sociale, viene mantenuta la stessa normativa prevista per le pensioni di invalidità e inabilità civile. Queste pensioni non sono reversibili.

Angelo Vivenza

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