Pensionati al minimo: a dicembre 155 euro in più

venerdì 27 Novembre 2020 / Attualità

Per i titolari di pensione il cui importo non sia superiore al trattamento minimo è possibile, a certe condizioni, ottenere, nel mese di dicembre un importo aggiuntivo di 154,94 euro. Questa concessione viene giustificata come “bonus fiscale” cioè un rimborso annuale in sostituzione di benefici fiscali non applicati, in quanto non essendoci stata imposizione fiscale non sono state applicate le deduzioni o le detrazioni eventualmente spettanti. Chi si trova in questa situazione viene fiscalmente definito “incapiente”, cioè persona il cui reddito è al di sotto del limite soggetto a tassazione. Per il 2020 il trattamento minimo di pensione è pari a 515,07 euro al mese per 13 mensilità.
Sono interessati a questo importo aggiuntivo “una tantum” i titolari di qualsiasi tipo di pensione di natura contributiva, sono escluse le pensioni assistenziali (invalido civile, le pensioni sociali e l’assegno sociale), in quanto sono esenti da imposizione fiscale.
Due sono i requisiti richiesti e devono essere entrambi soddisfatti:
1) l’importo della pensione:
a) si ha diritto a 154,94 euro se l’importo annuo lordo della pensione, per il 2020, non supera euro 6.696 (trattamento minimo mensile di euro 515,07 x 13); se l’importo complessivo annuo della pensione è compreso tra euro 6.696 e 6.851 (6.696 + 155), al pensionato spetta un importo ridotto. Esempio: spettano solo 100 euro se l’importo annuo della pensione è di euro 6.796.
b) non si ha diritto a nessun importo aggiuntivo se la pensione annua supera euro 6.851.
L’importo degli eventuali assegni familiari non va considerato.
2) reddito complessivo annuo da non superare, pensione compresa, per il 2020:
a) pensionato solo: non deve superare euro 10.044;
b) pensionato coniugato e non legalmente ed effettivamente separato: non deve superare, sia euro 10.044 di reddito personale, che euro 20.088 di reddito posseduto da entrambi i coniugi;
c) non spetta alcun importo aggiuntivo quando si supera anche uno solo di questi due limiti reddituali.
L’attribuzione di questo importo aggiuntivo avviene d’ufficio, sulla base dei redditi esistenti in archivio, pertanto in alcuni casi la corresponsione può avvenire in via provvisoria, in attesa dell’aggiornamento dei dati reddituali. Inoltre, questo importo, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali.
Redditi che vengono presi in considerazione:
– tutti quelli che si assoggettano all’Irpef, pensione compresa.
Redditi che non si considerano:
– casa di abitazione, pensioni di guerra e degli invalidi civili, le rendite Inail, gli interessi
bancari, gli interessi dei titoli dello Stato, l’indennità di accompagnamento.
Per le pensioni che hanno decorrenza nel corso del 2020 viene corrisposto un importo aggiuntivo in proporzione ai mesi per i quali la si è percepita.

Angelo Vivenza

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