Quando il frazionamento dell’orario è discriminatorio

martedì 13 Ottobre 2020 / Attualità
Grande distribuzione
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Una sentenza del Tribunale di Torino dà ragione a un lavoratore costretto a un orario di lavoro assurdo per una parziale inidoneità fisica dovuta un infortunio sul lavoro

Giovanni (nome di fantasia) lavora in un supermercato con un contratto di 24 ore alla settimana, distribuito su 6 giorni, ma “continuativo” nell’arco della giornata. Ad un certo punto un infortunio sul lavoro gli causa una parziale inidoneità fisica alla mansione, rispetto alla quale il medico impone un riposo (anche svolgendo altra mansione) di 15 minuti ogni due ore di lavoro. L’Azienda gli comunica allora un nuovo orario di lavoro che prevede un intervallo di tempo – tra la prestazione mattutina e quella pomeridiana – variabile dalle 2 ore ½ alle 8 ore ¼. Avanti e indietro per la città di Torino 4 volte al giorno per una media di 2 ore e 20 minuti al giorno (per 6 giorni alla settimana).

Il lavoratore, a fronte della totale indisponibilità dell’Azienda a rivedere l’orario, si è visto costretto a ricorrere al Tribunale. La Giudice ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad un orario di lavoro giornaliero continuativo e senza frazionamenti sulla base dell’illegittimità di una modifica unilaterale dell’articolazione oraria nell’ambito del rapporto a tempo parziale, dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto nonché dell’obbligo per il datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità.

La società ha poi impugnato il provvedimento in Appello e il 6 ottobre 2020 la causa è stata conciliata con un accordo che prevede il mantenimento dell’orario non frazionato. Un ottimo risultato, frutto di un lavoro di squadra costruito, ancora una volta, dall’avvocata Francesca Guarnieri insieme alla Fisascat Cisl e al lavoratore.

 

 

 

 

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