Fino al 2026 la speranza di vita non aumenta l’età della pensione

venerdì 11 Marzo 2022 / Fisco e previdenza

La legge 122 del 2010 stabilisce che a cadenza biennale i requisiti delle pensioni che tutelano la vecchiaia, comprese le pensioni anticipate, possono subire un incremento, fino ad un massimo di tre mesi, sulla base del monitoraggio relativo alla variazione della speranza di vita degli italiani. Le cause che attualmente stanno determinando un incremento dei requisiti inferiore a quello previsto è sicuramente da attribuire agli effetti della pandemia da Covid-19 che ha fatto più di 150mila vittime con un’età mediamente avanzata, quindi pensionata. La variazione della speranza di vita viene rilevata sui cittadini con almeno 65 anni di età. Valore che inizialmente veniva aggiornato ogni tre anni e ora ogni due. Il decreto del Ministero dell’Economia del 27 ottobre 2021, relativo ai requisiti da applicare nel biennio 2023/2024 ha certificato che la speranza di vita nel 2019/2020 è risultata di tre mesi inferiore a quella del 2018-19 (e manca ancora il dato del 2021). Ciò non comporta una riduzione dei requisiti in quanto la normativa consente solo l’adeguamento in aumento e non in riduzione. Ma la norma prevede il recupero della riduzione, non applicata, in occasione degli aumenti successivi.
Attualmente la pensione di vecchiaia si percepisce con 67 anni di età. La pensione anticipata a qualsiasi età con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Nel 2012 a seguito della riforma Fornero, la Ragioneria generale dello Stato, in base alle tendenze del sistema pensionistico, nel periodo medio-lungo, aveva programmato che la pensione di vecchiaia, negli anni 2021/2022 si sarebbe dovuta percepire con 67 anni e 3 mesi di età; negli anni 2023/2024 con 67 anni e 5 mesi; nel biennio 2025/2026 con 67 anni e 9 mesi. Mentre la pensione anticipata poteva essere percepita, per gli stessi anni sopra indicati, con 43 anni e 6 mesi; 43 anni e 8 mesi; 44 anni. Invece, a distanza di 10 anni una recente nota di aggiornamento, sempre della Ragioneria generale dello Stato, sulle tendenze di medio-lungo periodo, rileva che i requisiti per accedere alle pensioni non dovrebbero subire incrementi, nell’età e nella contribuzione, nel periodo 2023/2026, per effetto della riduzione della speranza di vita nel periodo 2019/2020 e 2021.
Un aggiornamento che sicuramente ha conseguenze positive sui piani di uscita dal lavoro sia per i lavoratori prossimi alla pensione che per le aziende.
Sono fermi fino al 2026 anche i requiti richiesti per i lavoratori “precoci” (1 anno di contributi ante 19° anno di età) come per coloro che svolgono lavori usuranti. Non usufruiscono del blocco dei requisiti la pensione denominata “quota 102” (64 anni di età e 38 di contributi) e “opzione donna”( 58 anni di età se dipendente, 59 se autonoma con 35 anni di contributi), in quanto queste due pensioni sono state prorogate, dalla recente legge di Bilancio, fino alla fine del 2022, in attesa della riforma prevista dal 2023. Rimane bloccato a 67 anni di età l’assegno sociale (pensione assistenziale).

Angelo Vivenza

Categoria: