Vacanza Contrattuale

Vacanza contrattuale è il periodo intercorrente tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro, o di altro accordo, e il suo rinnovo. Nel caso del contratto collettivo nazionale, per la sua copertura economica scatta la indennità di vacanza contrattuale.
L’Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.) è un elemento provvisorio della retribuzione che viene erogato dal datore di lavoro.
Si parla di provvisorietà proprio perché la corresponsione di tale indennità deve essere limitata al periodo durante il quale i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono impegnati nel rinnovo di un contratto collettivo nazionale. L’ indennità di vacanza contrattuale è stata introdotta, anche a seguito dell’eliminazione del sistema di indicizzazione automatica delle retribuzioni (ex contingenza o scala mobile), dall’ Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 (“Protocollo di intesa Governo-Sindacati Lavoratori-Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”) come strumento di adeguamento automatico delle retribuzioni finalizzato a non penalizzare i redditi dei lavoratori durante i periodi di trattativa sindacale che precedono i rinnovi dei CCNL.
Gli Accordi Interconfederali del 2009 (l’Accordo interconfederale delle parti sociali del 15.04.2009 e l’Accordo quadro del 22.01.2009 con la partecipazione anche del Governo) hanno sostituito le previsioni del Protocollo del 1993, prevedendo una serie di regole e procedure per la gestione della contrattazione collettiva, compresa la soppressione dell’indennità di vacanza contrattuale; il nuovo assetto contrattuale prevede che ciascun contratto collettivo ridefinisca i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l’avvio e lo svolgimento delle trattative stesse. Per quanto riguarda l’indennità di vacanza contrattuale, che interveniva dopo 3 mesi dalla scadenza del CCNL, i nuovi accordi del 2009 superano tale impostazione e precisano che il rispetto dei tempi e delle procedure definite per la negoziazione a livello di contrattazione collettiva è condizione preliminare alla previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica (un nuovo tipo di indennità di vacanza contrattuale), stabilita sempre dal singolo contratto collettivo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo.