Somministrazione (lavoro in)

Il lavoro in somministrazione (denominato, prima del 2003, lavoro interinale) è un tipo di contratto subordinato solitamente a tempo determinato, in base al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate a far incontrare domanda e offerta di lavoro (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali:
– il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale
– il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato.
Il lavoratore in somministrazione che presta la sua opera presso ’azienda “X” è equiparato al lavoratore dipendente “diretto” presso la stessa azienda, a parità di mansione: stessi doveri, retribuzione, diritti e tutele (per malattia, ferie, infortunio..).
Al lavoratore in somministrazione vengono applicati due contratti: quello nazionale che regola i principi generali del rapporto di lavoro agenzia-lavoratore, e lo specifico Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), soprattutto per quanto riguarda la parte retributiva, che verrà di volta in volta applicato dall’Azienda in cui il lavoratore svolgerà la propria “missione” (CCNL metalmeccanico, chimico, trasporti, commercio…). Il datore di lavoro del lavoratore resta in ogni caso l’Agenzia che ha “poteri” disciplinari, mentre l’azienda resta il riferimento organizzativo.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto a beneficiare di una serie di agevolazioni ed aiuti economici (in caso di disoccupazione, maternità, prestiti, infortuni, incentivi alla formazione) erogati dagli Enti bilaterali Ebitemp e Formatemp, sussidi di natura contrattuale che vanno ad aggiungersi ed integrarsi a quelli previsti per tutti i lavoratori dipendenti.