Reversibilità

E’ il trattamento pensionistico erogato dall’Inps ai “superstiti” del pensionato o del lavoratore deceduto:
1) coniuge, anche se separato o divorziato, se titolare di un assegno di mantenimento;
2) figli, se alla data del decesso del genitore non hanno ancora raggiunto la maggiore età, se si tratta di studenti o universitari con età tra i 18 e i 26 anni, ancora a carico alla data del decesso del parente, e infine se sono inabili, ovvero con problemi fisici o mentali;
3) nipoti minori, anche se non formalmente affidati, qualora siano a carico degli ascendenti (quindi nonno o nonna) alla data della rispettiva morte;
4) in assenza di altre figure, spetta poi a fratelli celibi e inabili e a sorelle nubili e inabili, a carico della persona defunta, ovviamente se non già titolari di una pensione.
Il calcolo della pensione di reversibilità viene fatto sulla base dell’assegno percepito dal soggetto deceduto, oppure in base alla pensione che il defunto già percepiva:
a) spetta il 60% della pensione per il coniuge;
b) spetta il 70% per un figlio;
c) spetta il 80% per il coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge;
d) spetta il 100% per il coniuge e due o più figli oppure per tre o più figli senza coniuge;
e) spetta il 15% per ogni altro familiare, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
La pensione di reversibilità la si riceve a partire dal 1° giorno del mese consecutivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, in maniera indipendente dalla presentazione della domanda.
La pensione ai superstiti può essere ridotta se il titolare possiede altri redditi: per ulteriori informazioni in merito, è possibile consultare il sito dell’Inps.