Collaborazione coordinata e continuativa

È un contratto di lavoro di tipo parasubordinato (non dipendente, ma neanche propriamente autonomo non richiedendo apertura di Partita Iva) per il quale il collaboratore si impegna a svolgere una prestazione d’opera continuativa, a carattere prevalentemente personale, in favore del committente e in coordinamento con questo, senza vincolo di subordinazione.
A distanza di oltre 12 anni dalla Legge Biagi e dopo successive e molteplici riforme, il Testo Unico di Riordino dei Contratti di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 “Jobs Act”) è intervenuto in tema di collaborazione coordinata e continuativa, modificandone profondamente la disciplina.
La prestazione, dunque, deve essere caratterizzata da:

  • continuità: il collaboratore è impegnato in favore del committente in un arco temporale che induce a escludere che la prestazione sia meramente occasionale o istantanea,
  • personalità: il collaboratore può avvalersi di mezzi propri, ma l’apporto strumentale deve essere marginale rispetto alla preminenza dell’apporto personale,
  • coordinamento
  • : il collaboratore deve raffrontarsi con l’organizzazione aziendale del committente e coordinarsi con le esigenze di questo,

  • autonomia: il collaboratore deve autodeterminarsi nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto. In particolare, al fine di escludere la sussistenza della subordinazione, il nuovo testo di legge stabilisce che le modalità di esecuzione della prestazione non devono essere organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per interpretare il concetto di etero organizzazione e, soprattutto, per distinguerlo dalla nozione di mero coordinamento, occorrerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali.

La norma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione, che pure si concretizzino in prestazioni continuative di lavoro esclusivamente personale, si applica la disciplina del lavoro subordinato, e il conseguente obbligo di trasformazione da contratto di collaborazione a quello dipendente da parte del datore, qualora le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.